Risarcimento in caso di decesso o lesioni

Non esistono limiti finanziari alla responsabilità in caso di lesioni o decesso dei passeggeri. Per danni fino a 151.880 DSP (importo approssimativo in valuta locale), il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. In caso di richieste di risarcimento di importo superiore, il vettore aereo può difendersi dimostrando di non aver agito con negligenza né di essere altrimenti responsabile.

Anticipi

In caso di decesso o lesioni di un passeggero, il vettore aereo è tenuto a versare un anticipo, a copertura delle necessità economiche immediate, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto al risarcimento. In caso di decesso, tale anticipo non potrà essere inferiore a 16.000 DSP (importo approssimativo in valuta locale).

Ritardi dei passeggeri

In caso di ritardo del passeggero, il vettore aereo è responsabile del danno, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitarlo o che fosse impossibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo dei passeggeri è limitata a 6.303 DSP (importo approssimativo in valuta locale).

Ritardi dei bagagli

In caso di ritardo dei bagagli, il vettore aereo è responsabile del danno, a meno che non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitarlo o che fosse impossibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo dei bagagli è limitata a 1.519 DSP (importo approssimativo in valuta locale) per viaggi effettuati dopo il 28/12/2024.

Distruzione, smarrimento o danneggiamento dei bagagli

Il vettore aereo è responsabile per la distruzione, lo smarrimento o il danneggiamento dei bagagli fino a un massimo di 1.519 DSP (importo approssimativo in valuta locale). Nel caso del bagaglio da stiva, il vettore è responsabile anche in assenza di colpa, a meno che il bagaglio non fosse già difettoso.
Nel caso di altri bagagli, il vettore è responsabile solo in caso di sua negligenza.

Limiti più elevati per i bagagli

Un passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato presentando un’apposita dichiarazione al più tardi al momento del check-in e pagando un supplemento.

Reclami relativi ai bagagli

Se il bagaglio risulta danneggiato, in ritardo, smarrito o distrutto, il passeggero deve presentare un reclamo per iscritto al vettore aereo il prima possibile. In caso di danneggiamento del bagaglio da stiva, il passeggero deve presentare un reclamo per iscritto entro sette giorni, mentre in caso di ritardo entro 21 giorni; in entrambi i casi, il termine decorre dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Limiti della nostra responsabilità

Saremo responsabili dei soli danni riportati sulle rotte gestite e operate da noi. Nei casi in cui il nome della Compagnia figuri sul biglietto in qualità di gestore del volo charter, ma il volo sia effettivamente operato da un altro vettore, l’utente potrà scegliere quale vettore ritenere responsabile.

La responsabilità della Compagnia può, ai sensi delle Convenzioni applicabili, essere ridotta o decadere nel caso in cui il danno sia stato causato totalmente o in parte dalla negligenza dell’utente.

La Compagnia declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto delle leggi applicabili o delle norme e convenzioni governative da parte dell’utente.

La responsabilità della Compagnia è limitata alle perdite finanziarie documentate e in nessun caso sarà responsabile per perdite consequenziali, salvo quanto previsto dalle leggi o dalle convenzioni applicabili.

La Compagnia declina qualsiasi responsabilità per eventuali emergenze mediche impreviste che si verifichino a bordo di un aeromobile. Qualora la Compagnia dovesse sostenere dei costi a causa di uno scalo necessario per il trasporto di un passeggero in ospedale, la Compagnia si riserva il diritto di ritenere il passeggero responsabile del rimborso di tutti i costi e le spese che possa aver sostenuto in relazione a ciò.

Le limitazioni relative alla responsabilità della Compagnia si applicano ai dipendenti, agenti, collaboratori e rappresentanti nella stessa misura in cui si applicano alla Compagnia stessa. L’importo totale che può essere richiesto alla Compagnia e ai suoi dipendenti, agenti, collaboratori e rappresentanti non può superare la responsabilità totale, qualora la Compagnia sia riconosciuta responsabile.

La Compagnia si riserva tutti i diritti contro qualsiasi potenziale perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dalla pubblicazione di informazioni errate sul sito web della Compagnia.

Se non espressamente indicato, nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato come una rinuncia da parte della Compagnia a qualsiasi eccezione o limitazione della sua responsabilità ai sensi delle leggi, delle convenzioni o degli accordi applicabili.

Responsabilità per danni al bagaglio

La Compagnia declina qualsiasi responsabilità per i danni causati al bagaglio a mano, a meno che la responsabilità non sia imputabile alla Compagnia stessa o ai suoi dipendenti o agenti.
La responsabilità della Compagnia per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio sarà conforme alle limitazioni previste dalle convenzioni e dalle norme nazionali o internazionali vigenti. La responsabilità della Compagnia per tali danni o perdite è limitata a 1.288 DSP per passeggero. Nel caso del bagaglio a mano, la Compagnia è responsabile solo in caso di colpa.

Per tutti i voli, è possibile beneficiare di un limite di responsabilità più elevato presentando una dichiarazione speciale di interesse e pagando un supplemento (800 corone norvegesi). La dichiarazione e la richiesta devono essere effettuate al più tardi al momento del check-in. In questo caso la responsabilità massima della Compagnia sarà aumentata a 2.576 DSP per passeggero. L’articolo deve essere imballato in conformità con le Regole riportate sul sito web della Compagnia. La Compagnia si riserva il diritto di:

a) Ispezionare il bagaglio da stiva per verificare che gli articoli dichiarati come di valore siano presenti nella quantità e nelle condizioni indicate;

b) Limitare il livello della dichiarazione che può essere fatta; e

c) Limitare gli articoli per i quali è possibile effettuare una dichiarazione.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano se viene dimostrato che il danno è stato causato da un comportamento intenzionale o imprudente da parte della Compagnia o da parte dei suoi dipendenti o agenti, con la consapevolezza che tale comportamento avrebbe probabilmente causato il danno e a condizione che, nel caso di tale atto od omissione da parte di un dipendente o agente, sia anche dimostrato che tale dipendente o agente agiva nell’ambito delle sue mansioni lavorative.

Per qualsiasi volo all’interno degli Stati Uniti, nonostante quanto sopra, la responsabilità della Compagnia per gli ausili per la mobilità, ad esempio sedie a rotelle, smarriti, danneggiati o distrutti, sarà limitata al prezzo di acquisto originale di tali ausili per la mobilità.

La Compagnia non sarà responsabile per eventuali danni subiti a causa dei bagagli degli utenti. L’utente sarà personalmente responsabile per qualsiasi danno subito dalla Compagnia, causato dall’utente stesso o dal suo bagaglio e dovrà coprire tutte le perdite subite dalla Compagnia in conseguenza di ciò.

Per i voli che non includono un aeroporto di origine o di destinazione negli Stati Uniti, la Compagnia declina qualsiasi responsabilità per i danni causati da oggetti che la Compagnia non è autorizzata a trasportare nel bagaglio da stiva (vedere la clausola 10.1). Ciò include oggetti fragili e deperibili, oggetti di valore (come computer portatili, gioielli e pietre preziose, denaro, documenti di sicurezza, valigette e cartelle con allarme installato, medicinali, certificati medici o documenti di identità), indipendentemente dal fatto che il bagaglio sia trasportato in stiva o come bagaglio a mano.

In nessun caso la Compagnia sarà responsabile per danni estetici e/o superficiali subiti dal bagaglio durante il trasporto e causati da normale usura e urti (danni da usura).

Responsabilità per lesioni personali e decesso

La Compagnia sarà responsabile per lesioni personali e decesso ai sensi delle Convenzioni vigenti, a condizione che tali lesioni personali o decesso si verifichino su un volo operato dalla Compagnia stessa.
Le seguenti condizioni specificate nella presente clausola si applicano a tutti i trasporti effettuati dalla Compagnia, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia soggetto alla legislazione nazionale o internazionale:

a) La Compagnia sarà responsabile per lesioni fisiche, danni alla salute o morte, del passeggero, a condizione che l’evento che ha causato il danno si sia verificato a bordo dell’aeromobile o in relazione all’imbarco o allo sbarco. La responsabilità per danni non sarà soggetta ad alcuna limitazione finanziaria, sia essa prevista dalla legge, da convenzioni o accordi;

b) Indipendentemente dalle disposizioni di cui al punto precedente, la Compagnia potrà essere esonerata, in tutto o in parte, dalla responsabilità per i Danni ai sensi delle Convenzioni applicabili qualora fosse in grado di dimostrare che il passeggero ha contribuito al verificarsi delle lesioni o del decesso per negligenza.

c) In caso di incidente, la Compagnia provvederà immediatamente, e in ogni caso entro e non oltre quindici (15) giorni dall’identificazione della persona avente diritto al risarcimento, a versare un anticipo proporzionale al danno subito, a copertura delle necessità immediate. In caso di morte, tale anticipo non sarà inferiore a 16.000 DSP espressi in EUR per passeggero.

d) Il pagamento di un anticipo come descritto nella clausola di cui sopra:
i. non costituisce un’ammissione di responsabilità;

ii. potrà essere detratto da qualsiasi somma successivamente pagata sulla base della nostra responsabilità;

iii. deve essere rimborsato solo nei casi descritti al punto Responsabilità per lesioni personali (b) o se viene successivamente dimostrato che la persona che ha ricevuto l’anticipo ha causato o contribuito al danno per negligenza, oppure non è la persona avente diritto al risarcimento.

e) La responsabilità della Compagnia per lesioni o morte non è soggetta ad alcuna limitazione finanziaria. La responsabilità per danni fino a 128.821 DSP in caso di lesioni o decesso non può essere contestata dalla Compagnia. Se l’importo è superiore, la Compagnia potrà contestare la richiesta dimostrando che i danni subiti non sono stati causati da negligenza o altri atti illeciti o omissioni da parte della Compagnia stessa o dei suoi dipendenti o agenti, oppure che tali danni sono stati causati esclusivamente da negligenza o altri atti illeciti o omissioni di terzi.

f) La Compagnia conferma di essere in possesso di un’assicurazione di responsabilità civile che copre almeno 151.880 DSP per passeggero e non meno dell’importo minimo previsto dalle leggi, dalle convenzioni o dagli accordi applicabili.

Responsabilità per ritardi

La Compagnia è responsabile per i danni causati da ritardi nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, non sarà responsabile per i danni causati dal ritardo se dimostriamo che la Compagnia stessa e i suoi dipendenti e agenti hanno adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno, o che era impossibile per la Compagnia o per i suoi dipendenti e agenti adottare tali misure, cfr. articolo 19 della Convenzione di Montreal.

In caso di perdite dovute al ritardo nel trasporto di persone, la responsabilità è limitata a 6.303 DSP.

In caso di perdite dovute al ritardo nel trasporto del bagaglio da stiva, la responsabilità è limitata a 1.519 DSP.